Affido esclusivo alla madre in caso di disinteresse manifestato del padre separato nei confronti del figlio, tradotto nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno (psichico ed economico).
Lo afferma il Tribunale di Roma con la sentenza 23620/2013.
L’affido esclusivo è previsto dall’art. 155 bis c.c. nei casi in cui l’affidamento condiviso risulti contrario all’interesse del minore. La legge non indica le circostanze specifiche, e quindi la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Affinchè possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che uno dei genitori manifesti una carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. In ogni caso, anche con l’affido esclusivo il giudice dovrà stabilire modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.