Laddove emerga la difficoltà paterna di mantenere una postura costruttiva e riflessiva sulla genitorialità, rilevandone la tendenza a declinare la sua funzione di padre in un’ottica di diritto sul figlio piuttosto che di responsabilità, protezione, accudimento, con la conseguenza di aver provocato anche problemi nella gestione della quotidianità del minore, oltre a nessuna positiva evoluzione riguardo la capacità di cura e protezione del minore, e inoltre, si rilevi una condizione di attuale incompatibilità delle istanze rivendicative e impulsive del padre rispetto ai bisogni quotidiani e di crescita del minore, è corretto affidare il minore in via esclusiva rafforzata alla madre ex articolo 337 quater c.c., in grado di svolgere il suo ruolo in maniera pienamente adeguata, raffidando ai Servizi il compito di regolamentazione delle visite del padre in forma protetta.
Corte d’Appello di Bologna, decreto 29 gennaio 2025
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