Confermato l’affido esclusivo del minore alla madre sospendendo allo stato la frequentazione paterna in ragione del rifiuto non forzabile della minore ad incontrare il padre. La Corte d’Appello, infatti, aveva rilevato l’incapacità dei genitori di instaurare fra di loro responsabili relazioni, ritenendo che allo stato, la sospensione delle visite paterne, fosse la modalità più idonea ad assicurare un sereno ed equilibrato svolgimento dell’esistenza del minore stesso.
Nel caso di specie, il categorico rifiuto della figura paterna deriva dal comportamento remissivo del padre che si è prestato ad essere allontanato senza reagire tempestivamente, così favorendo il consolidarsi del “rifiuto”. L’inerzia colpevole paterna, del resto, può ben essere interpretata dal figlio come un banale disinteresse verso di lui e da lì a tramutarsi in categorico ed ostinato rifiuto, il passo è breve.
Pur restando la bigenitorialità e l’affido condiviso la via preferibile, essi possono rivelarsi contrari all’interesse del minore, qualora si consolidino circostanze di vita del minore che divengono incompatibili con un regime di affido condiviso che preveda una frequentazione del genitore rifiutato, e ciò al di là della distanza geografica.
Cass. n.30826 del 28.11.2018