In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all’affidamento condiviso devono essere individuate dal giudice con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dallo stesso art.337 quater c.c., ogni qualvolta l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole all’interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. Al genitore affidatario in via esclusiva, pertanto, devono essere riservate le scelte sulle questioni di maggior interesse per il figlio – quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola – posto che l’irreperibilità dell’altro genitore renderebbe di fatto impossibile l’adozione condivisa di ogni decisione. Va invece formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità del genitore che si sia sempre occupato con continuità e responsabilità del figlio minore.
L’assenza di ogni rapporto e il disinteresse manifestato dall’altro genitore rispetto all’affidamento del figlio impongono altresì di stabilire che questi potrà vedere il minore soltanto in presenza del genitore affidatario, previo accordo e compatibilmente con le esigenze del minore.
Tribunale Rimini, 29 Ottobre 2019.