Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Il fatto che uno dei due genitori sia sempre occupato da solo del figlio minore per di più disabile, unito all’avvenuto abbandono morale e materiale da parte del padre e all’abbandono della casa, oltre al mancato esercizio del diritto di visita nel corso del procedimento, giustificano l’affidamento esclusivo alla madre
Trib. Novara, sentenza, 9 gennaio 2023