L’affido esclusivo è una deroga alla regola generale dell’affidamento condiviso: la decisione dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro genitore.
Nel caso di specie, il minore è stato affidato al padre essendo la madre, affetta da “psicosi affettiva”, già sottoposta ad un TSO di circa un mese e inserita in una comunità di riabilitazione e assistenza psichiatrica, oltre che sottoposta anche ad una terapia farmacologica compensativa.
Trib. Bari, decreto 8 febbraio 2024
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