In caso di affido condiviso, la madre non può tornare con il figlio al proprio paese d’origine, neppure se lì avrebbe l’aiuto di familiari o amici, oppure opportunità lavorative.
Il diritto costituzionale del genitore collocatario di trasferire la sua residenza deve essere contemperato con quello del minore a uno sviluppo armonico; interesse, quest’ultimo che prevale su tutti gli altri. Quindi il Giudice può rifiutare l’autorizzazione al trasferimento se ritiene che cambiare città possa arrecare danno al figlio.
Lo ha deciso il Tribunale di Torino con un decreto recente, confermando peraltro l’orientamento prevalente della Cassazione.
Attenzione: salvo in caso di affido esclusivo con concentrazione in capo al genitore affidatario di tutte le competenze genitoriali, il trasferimento del minore deve sempre essere concordato tra madre e padre, o, in alternativa, autorizzato dal Giudice se c’è disaccordo. Diversamente, il genitore che si trasferisce illecitamente va incontro a conseguenze sia civili (ad es., perdita del diritto all’affidamento del minore) che penali (reato di sottrazione del minore).