Non contrasta con i principi dell’affidamento condiviso un regime, stabilito dal giudice, in cui un figlio minore trascorre con il genitore collocatario un periodo di tempo ben superiore rispetto all’altro genitore. Lo afferma Cass. civ., sez. VI, 3 agosto 2015, n. 16297:.
Nella motivazione, la Corte osserva come il giudice a quo avesse correttamente evidenziato come la relazione tra la prole ed il padre avrebbe potuto essere mantenuta ed incrementata anche in modo differente, rispetto ad una revisione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario (uso del telefono o altri mezzi di comunicazione, quali skype). Per la Corte, quindi, il rispetto del fondamentale diritto del minore alla bigenitorialità non è dunque necessariamente subordinato ai tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori.
Il giudice deve fare riferimento all’esclusivo interesse dei figli.
In questo contesto, dopo avere espresso l’importante principio di cui si è dato atto, la Corte di Cassazione annulla la decisione impugnata con la quale il giudice a quo aveva ritenuto di collocare la figlia minore presso la madre, solo ed esclusivamente sulla base del dato di fatto della prevalente convivenza della stessa, senza aver nemmeno motivato quanto alle istanze istruttorie dedotte dal padre, volte a comprovare condotte materne pregiudizievoli per la figlia.
Dunque, fermo restando il principio circa i tempi di permanenza della prole presso il genitore non collocatario, a monte si impone un doveroso accertamento circa l’individuazione del genitore collocatario, caso per caso, senza pregiudizi e preconcetti, avendo di mira solo l’interesse del minore