Ritenuto preliminarmente ammissibile il reclamo avverso un decreto provvisorio emesso dal Tribunale di primo grado in tema di affidamento di figli di coppia non coniugata – atteso il contenuto intrinseco del provvedimento assunto, idoneo a produrre effetti pregiudizievoli per i due minori, venendo esso ad incidere su diritti di natura personalissima – può e deve essere disposto l’affidamento condiviso, a settimane alternate, dei due minori, con alternanza genitoriale nella casa familiare, quando essa appaia al soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore.
Corte Appello Trieste, decr., 2 febbraio 2021; Pres. De Rosa, Rel. Lendar