l’affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i coniugi abbiano cessato il rapporto di convivenza e il grave conflitto fra gli stessi non è di per sé solo, idoneo a escluderlo.
La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere i connotati ostativi alla relativa applicazione ove venga messo in pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tale da pregiudicare il loro interesse.
Cass. civile ordinanza n. 21312/22