L’affidamento superesclusivo ad un unico genitore, senza che l’altro possa condividere scelte e tempi di frequentazione con lo stesso, nel suo interesse, non viene considerata una scelta vantaggiosa e nell’interesse del minore nemmeno nel caso di interdizione giudiziale di uno dei genitori dovuta ad abuso di sostanze stupefacenti che ne determinano un conclamato disturbo bipolare. Il Tribunale di Roma infatti ha ritenuto dopo attenta valutazione della situazione del padre e del rapporto con la figlia, come l’escludere l’uomo dalla vita della stessa non avrebbe rappresentato per essa una condizione favorevole per il proprio sviluppo emotivo ed affettivo. Pertanto il Tribunale, valutati i miglioramenti del padre della minore, ha ritenuto più opportuno procedere con la determinazione dell’affidamento condiviso della minore.
Tribunale di Roma n. 14506 del 4 giugno 2018