Può essere disposto l’affidamento condiviso del figlio minore anche se entrambi i genitori, altamente litigiosi, adottando entrambi atteggiamenti che nuocciono alla serenità del figlio, mostrano carenze ma che non consentono di ritenere che un comportamento dell’uno sia pregiudizievole per il minore; in tal caso è necessario che le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, il cui avvio è compito dei servizi sociali competenti territorialmente, al fine di individuare strategie comunicative che consentano ad entrambe di svolgere il ruolo genitoriale con una maggiore consapevolezza e inclusione l’uno dell’altro nella vita della minore.
Trib. Viterbo decreto 7/2/2025