Il regime di collocamento alternato, nell’ambito dell’affidamento condiviso è quel particolare regime che è connaturato da continui spostamenti del figlio minore ora dal luogo in cui è collocato il padre ora dal luogo in cui è collocata la madre e per tale caratteristica, da cui può derivare il perturbamento all’equilibrio psico-fisico del minore oltre che affettivo, non è scelta consueta. Solo in casi particolari, in cui la conflittualità tra i genitori non permette di disporre il collocamento prevalente con regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il Giudice deve optare per la scelta meno gravosa per il minore. Perché si possa procedere all’instaurazione del regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori è necessario che tra i genitori stessi vi sia un intenso rapporto di collaborazione nell’interesse della minore.
Corte d’Appello Bologna sent. 255/2018 del dep. 26.1.2018