In caso di costante conflittualità tra i genitori, incapaci di accordarsi su nulla e che non si mettono in discussione, deve essere disposto l’affidamento dei figli minori al Servizio Sociale competente, disposto nel caso di specie per la durata massima indicativa di un anno, salve diverse determinazioni giudiziali: ne consegue che le decisioni sulle questioni di maggior interesse per i figli, fra cui quelle relative all’istruzione, alla salute e alla scelta della residenza, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario di concerto coi genitori e, in caso di disaccordo, dal Servizio affidatario medesimo, laddove il conflitto fra le parti ha portato a un vero e proprio stallo decisionale in materia.
Trib. Torino, sentenza 1447 del 03-04-2023