La mancata partecipazione nel giudizio di adottabilità della famiglia presso la quale il minore è collocato in affido preadottivo non comporta la nullità della sentenza, non essendo possibile applicare l’articolo 5 della legge sulla continuità affettiva (l. n. 173/2015). La norma, infatti, si può applicare solo nel caso di affidamento eterofamiliare e non di quello preadottivo, essendo la nuova previsione legislativa, collocata all’interno del sistema normativo che si occupa di questa forma di affidamento la quale si caratterizza per offrire un sostegno temporaneo al minore privo di un ambiente familiare idoneo senza tuttavia che vengano meno i rapporti con la famiglia di origine. Al contrario, la famiglia presso la quale il minore è collocato in affidamento preadottivo, successivamente alla dichiarazione di adattabilità, ancorché non passata in giudicato, non ha rapporti con i genitori biologici, i quali sono privi della responsabilità genitoriale ed è legittimata a partecipare esclusivamente al giudizio di adozione, essendo a questo risultato finalizzata la collocazione in affidamento preadottivo
Cass. civile ordinanza 9456, sezione Prima Civile del 09-04-2021