La conflittualità tra i coniugi non preclude in assoluto «il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso» se si mantiene «nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi» all’applicazione dell’affido condiviso, se si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli»
in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del «superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata». Pertanto, la scelta dell’affidamento ad un solo dei genitori (Affidamento esclusivo), da effettuare in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, «deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli».
Cass. civile ord. n. 26517 dell’11/10/2024
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