L’affidamento esclusivo può essere disposto ogni qualvolta l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole all’interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, l’attuale assenza di ogni rapporto e il disinteresse manifestato dal resistente rispetto all’affidamento del figlio impongono di stabilire che il padre potrà vedere il minore soltanto in presenza della madre, previo accordo con la stessa e compatibilmente con le esigenze del minore.
Seppure in assenza di domanda va posto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio, dal momento che i provvedimenti a tutela degli interessi morali e materiali della prole possono essere adottati anche d’ufficio
Trib. Rimini sentenza 29 ottobre 2019