Le condizioni pattuite dai coniugi nell’ambito di una separazione personale relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura di un animale d’affezione rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, né contrastano con alcuna norma cogente,per cui possono essere validamente inserite dalle parti nell’accordo sottoposto all’omologa del Giudice. Quanto invece alla regolamentazione del “collocamento” e degli incontri tra le parti e l’animale, trattandosi di animale di affezione e/o di compagnia (secondo la definizione di cui alla Convenzione di Strasburgo 13/11/1987 e alla legge R. Lombardia 20/7/2006), non v’è dubbio che dette questioni, al di là della impropria assimilazione alla relazione genitoriale sul piano lessicale, rivestano un particolare interesse per i coniugi, interesse che, nella materia negoziale, per risultare meritevole di tutela, non si esaurisce nella sola sfera patrimoniale, siccome previsto dallo art. 1174 c.c.;
come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (ord. 2/3/2011 Trib. Milano), in caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi; in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, nil giudice non può entrare nel merito ma può solo verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione, ossia la conformità all’ordinamento ai principi di ordine pubblico. Meglio sarebbe, tuttavia, regolamentare detti aspetti con una scrittura a latere dell’accordo di operazione, che resti alle parti senza venire sottoposta al Giudice.
Altrimenti detto: nel caso di specie il Tribunale di Como, con provvedimento del 3/2/2016, omologa l’accordo di separazione che regolamenta anche il mantenimento del cane, il suo collocamento e la frequentazione, non ritenendo che le condizioni non patrimoniali siano contrarie a norme cogenti e ai principi dell’ordine pubblico, ma invita le parti,allorchè arriveranno al divorzio, a disciplinare detti aspetti con una scrittura privata. Quindi, attenzione: non è vietato, ma meglio sarebbe non inserire condizioni inerenti gli animali domestici direttamente nel ricorso (seppur consensuale) di separazione