Va confermata la misura dell’affidamento del minore ai Servizi Sociali qualora, all’esito del giudizio, non risulti che i genitori abbiano intrapreso e coltivato alcun fruttuoso percorso terapeutico al fine di superare le criticità evidenziate dalla Consulenza Tecnica espletata nel corso del procedimento di primo grado, risultando, tale regime, quello più rispondente all’interesse dei minori, anche in considerazione dell’età, pur mantenendone la collocazione presso la madre.
Nel caso di specie viene conferito espresso incarico ai Servizi, con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale, di attuare e proseguire in modo regolare il percorso psicologico per i figli, tenuto conto della ferma volontà dei minori di non incontrare il padre, senza tuttavia escludere del tutto la possibilità di poter giungere, con il tempo, al riavvicinamento, e dovendosi quindi demandare ai Servizi Sociali di valutare il recupero delle piene capacità genitoriali in capo al padre mediante il sostegno psicologico e di gestione della rabbia.
Corte App. Genova sent. 23/1/2025
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