È stigmatizzabile il comportamento di entrambi i genitori che non hanno protetto il figlio dall’esposizione al conflitto in atto tra di loro, ma hanno anche in più riprese tentato di coinvolgerlo cercando di attivare meccanismi antagonisti di fedeltà e di distanziamento del tutto pregiudizievoli per il figlio. Nonostante questa valutazione negativa, corrisponde all’interesse del minore la conservazione di un affidamento condiviso auspicabile sotto il profilo del mantenimento di un rapporto paritario e diretto con entrambi i genitori.
Cassazione civile, VI – 1, ordinanza 1 giugno 2022, n. 17892.