l’art. 155 3° co: sancisce che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”
La norma individua un nucleo di decisioni di particolare rilievo in relazione alle quali la compartecipazione di entrambi i genitori è essenziale e irrinunciabile, indipendentemente dal tipo di affidamento (condiviso o esclusivo); non potendosi ipotizzare in relazione ad esse una attribuzione di sfere di potestà separata. Tali decisioni attengono e sono manifestazione della titolarità della potestà e pertanto devono ritenersi irrinunciabili.
L’obbligo di assumere decisioni congiunte attiene a tre peculiari aspetti della vita dei figli:
1) istruzione: ad es., scelta indirizzo scolastico, scuola pubblica o privata, inserimento del minore in collegio
2) educazione: ad es., frequentazione o meno di corsi di insegnamento di altra religione, somministrazione o meno di determinati sacramenti religiosi, partecipazioni a viaggi
3) salute: ad es., sottoposizione a intervento chirurgico, ricorso a medicine alternative, cure odontoiatriche che importino interventi invasivi, trattamenti psicoterapeutici
su queste questioni esiste un dovere di consultazione reciproca e discussione preventiva; quindi a fronte di decisioni unilateralmente assunte chi è stato escluso può azionare il procedimento ex art. 709 ter c.p.c..
La regola dell’accordo sulle questioni di maggior interesse vale anche se vien disposto l’affidamento esclusivo: il genitore non affidatario continuerà quindi a partecipare a tali decisioni. Spetterà al Giudice la decisione di volta in volta se debba essere escluso, e ciò avverrà solo se la decisione dell’affidamento esclusivo è motivata da comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore o in gravi deficienze delle attitudini educative, ma non nei casi in cui l’opzione dipenda da ragioni oggettive (cioè non da colpe) quali, ad esempio, la lontananza del genitore, o la detenzione.
Giurisprudenza:
Come è noto, tale forma di affido (l’affidamento condiviso) che oggi costituisce la regola, potendo essere disposto l’affido in via esclusiva nel solo caso di accertata inidoneità di uno dei genitori, e sempre che ciò risponda all’interesse del minore, impone ai genitori, quale che sia la collocazione abitativa dei figli, di condividere fra loro tutte le decisioni ‘di maggiore interesse’, vale a dire quelle decisioni significative e rilevanti per la crescita materiale e psicologica della prole: dalle scelte in ambito scolastico, a quelle ludico-ricreative, a quelle inerenti la salute psico-fisica, ben potendo invece il genitore collocatario gestire autonomamente le questioni prettamente quotidiane inerenti la prole.
Trib. Novara, 27/01/2009
L’essenza dell’affidamento condiviso consiste in una totale, paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all’educazione ed all’istruzione del minore, ed in tale regime, la decisione sul trasferimento di residenza del genitore presso il quale il minore è collocato rappresenta, indubbiamente, una decisione di “maggior interesse”, che deve essere presa di comune accordo, o, in difetto, essere rimessa al giudice a norma dell’art. 155-ter c.c..
Trib. Minorenni Emilia-Romagna, 06/02/2007
In definitiva mentre nell’affido condiviso solo le decisioni più importanti devono obbligatoriamente essere prese congiuntamente (a titolo esemplificativo: la scelta del medico o della scuola) potendo le decisioni per le questioni di minore importanza essere assunte autonomamente sulla base della indicate aree di competenza, nell’affido congiunto ogni decisione, anche di importanza minima, dovrebbe ricevere il nulla osta di entrambi i genitori. Giova, peraltro, ribadire come l’affidamento ad entrambi non comporti la necessità di condivisione del quotidiano (ad esempio per l’acquisto dell’abbigliamento), la cui gestione rimane demandata al genitore che vive stabilmente con i minori, spettando invece ad entrambi i genitori la condivisione delle pricnipali scelte educative e scolastiche dei minori.
Trib. Novara, 26/03/2009