La conflittualità tra i genitori non è in genere ritenuta ostativa dell’affidamento condiviso; l’ostacolo va piuttosto ravvisato ove esistente solo nell’ambito del rapporto diretto tra il figlio e il singolo genitore, e non nella qualità delle relazioni tra i genitori (a meno che, secondo alcune pronunce, le incomprensioni e la incomunicabilità tra i genitori si traducano in un grave ostacolo alla praticabilità dell’affidamento condiviso) cui il figlio deve rimanere estraneo. D’altro canto l’affidamento condiviso è uno strumento di estrema duttilità, nel senso che il contenuto concreto (tempi e modi) dipende dal caso di specie. Per cui si ritiene che proprio in caso di conflittualità serva un provvedimento articolato che potrà anche giungere – salva la necessità di seguire linee comuni sull’educazione e la cura dei figli – a una spartizione dei ruoli anche molto sbilanciata a favore di uno dei genitori, fino a rendere l’affidamento condiviso nei fatti corrispondente a un affido esclusivo, differenziandosi da questo solo per il regime della potestà, il cui esercizio dovrà restare comune.
In una recente pronuncia del 2008 (Cass. Civ. n. 16593/2008)[1], la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di primo grado di affidare in via esclusiva alla madre la prole in ragione dell’esistenza di un comportamento da parte del padre gravemente screditatorio delle capacità educative della ex moglie valutabile non in termini di mera conflittualità tra coniugi, ma di oggettiva inidoneità dello stesso alla condivisione dell’esercizio della potestà genitoriale.
L’esclusione dall’affidamento condiviso, quindi, può essere disposta esclusivamente per oggettive carenze di un genitore e non per un’esasperata litigiosità fra i genitori. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, “l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza anche morale …)”.
Giurisprudenza:
tra le tante pronunce recenti favorevoli all’affidamento condiviso in caso di conflittualità:
In materia di affidamento dei figli minori, la nuova formulazione dell’ art. 155, comma primo, c.c., interamente sostituito dall’art. 1, comma primo, della L. n. 54 del 2006, ha espressamente sancito il diritto del figlio minore, anche in caso di separazione personale dei suoi genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Corollario di tale diritto è la prioritaria valutazione, da parte del giudice, della possibilità che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, restando l’affidamento monogenitoriale limitato al caso residuale in cui il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In tal senso, la sola conflittualità esistente tra i genitori non è motivo sufficiente per ritenere contrario all’interesse dei figli il loro affidamento ad entrambi, atteso che far dipendere la scelta del regime di affidamento, esclusivo o condiviso, dal più o meno armonico rapporto esistente tra i genitori separati, significherebbe subordinare il primario diritto dei figli alla mera qualità dei rapporti tra i genitori, i quali potrebbero addirittura strumentalizzare il loro conflitto al fine di acquisire un maggiore potere di reciproca interdizione alla piena relazione morale e materiale di ciascuno con la prole, vanificando di fatto il fondamentale diritto dei minori a vivere da figli di entrambe le figure parentali. L’ostacolo alla bigenitorialità va, pertanto, ravvisato e motivato, ove esistente, esclusivamente nell’ambito del rapporto diretto tra il figlio e il singolo genitore, che configuri una situazione di pregiudizio o anche di mero disagio per lo stesso minore tale da giustificare la limitazione del medesimo rapporto. Nella specie, pertanto, la forte situazione di conflittualità intercorrente tra gli ex coniugi, a fronte del legame dei minori mostrato in egual modo per entrambi i genitori, non giustifica un affidamento esclusivo dei medesimi
Cass. civ. Sez. I, 08/02/2012, n. 1777
Dispongono l’affidamento esclusivo:
In tema di separazione personale, la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ., è, ai sensi dell’art. 155-bis, primo comma, cod. civ., derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria. La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse
Cass. civ. Sez. I, 29/03/2012, n. 5108
L’affidamento condiviso implica una sottostante intenzione progettuale comune in relazione alla vita e alla cura del minore,. Laddove la sussistenza di tale impegno condiviso non sia ravvisabile, il Giudice è tenuto, nell’interesse del minore, ad optare per l’affidamento esclusivo a uno dei coniugi. Elementi utili di valutazione, in tal senso, possono essere desunti dalle argomentazioni introdotte in giudizio in relazione all’eventuale domanda d’addebito della separazione, laddove l’esistenza di una situazione di forte conflittualità tra i coniugi e la sostanziale inadeguatezza a rivestire il ruolo genitoriale di uno di questi costituiscono indici della necessità di optare per l’affidamento esclusivo a favore di quello più idoneo
Trib. Monza Sez. IV, 11/04/2011
L’insuperabile conflittualità tra coniugi esclude l’esercizio condiviso della potestà di genitori, determinando, in via fondata e legittima, l’affidamento esclusivo del figlio minore
App. Bologna Sez. I, 26/02/2010
In tema di separazione e divorzio, in presenza di una situazione di grave conflittualità tra i coniugi non può essere disposto l’affidamento condiviso del figlio minore
Trib. Milano Sez. IX, 12/01/2010
Se l’elevatissima conflittualità tra i genitori, e il suo continuo riverberarsi anche sui figli, preclude l’affidamento condiviso e se l’affidamento unilaterale non può essere prospettato per le peculiari personalità delle parti, va confermata la decisione di primo grado che, all’esito del giudizio di separazione, ha affidato ex art. 155, co. 2, c.c. i minori ai servizi sociali e ha limitato l’esercizio della potestà da parte della madre, genitore collocataria, alla sola ordinaria amministrazione
App. Bologna, 16/05/2008
In tema di separazione dei coniugi, la fortissima conflittualità tra i coniugi, che negano reciprocamente la stessa capacità genitoriale, preclude all’affido condiviso dei figli minori, dovendo invece disporsi quello esclusivo al genitore ritenuto più idoneo, tenuto conto in via esclusiva dell’interesse del minore
Trib. Napoli, 12/05/2008
Non può disporsi l’affidamento condiviso e neppure quello monogenitoriale quando, per disturbi psichici, problemi caratteriali, pregiudizi culturali, la condotta dei genitori determina una costante ed estrema conflittualità – con reciproca svalutazione dell’altra figura genitoriale (o della sua famiglia d’origine), denunce infondate per fatti gravissimi, violazione dei provvedimenti giurisdizionali, ostacoli agli incontri o ai contatti tra i figli minori e l’altro genitore – e pregiudica l’interesse dei minori, rivelando così l’inadeguatezza educativa della coppia: in tal caso, in base all’art. 155, co. 2, c.c. il giudice della separazione può disporre l’affidamento dei minori al servizio sociale
Trib. Bologna Sent., 01/10/2007
In caso di perdurante ed alta conflittualità tra i coniugi non può darsi luogo ad affidamento condiviso
Trib. Cassino, 03/07/2007
In tema di separazione dei coniugi, deve escludersi l’affidamento condiviso del figlio minore (nella specie infradecenne), in caso di accesa conflittualità tra i coniugi, dovendosi preferire l’affido esclusivo, nell’interesse del minore, al genitore con cui lo stesso da anni convive, nonostante i buoni rapporti del minore stesso con l’altro genitore
App. Napoli, 11/04/2007
L’affidamento condiviso richiede, per essere concretizzato, una convergenza di intenti da parte dei genitori ed una consapevole adesione ad un programma educativo comune difficilmente realizzabile nell’ipotesi di accesa conflittualità tra i coniugi
App. Bari, 19/01/2007
In tema di separazione personale dei coniugi, non può disporsi l’affidamento condiviso dei figli minori, in quanto contrastante con il loro interesse, a fronte dell’accertata, fortissima conflittualità tra i coniugi medesimi (nella specie, il tribunale ha confermato l’affidamento in via esclusiva di un minore, di circa undici anni di età, alla moglie, a fronte della radicale, quanto ingiustificata negazione della idoneità genitoriale di quest’ultima da parte del marito, il quale l’aveva infondatamente accusata di aver avuto rapporti omosessuali, ed atteso che la separazione era stata invece addebitata al marito perché questi aveva tenuto, nei confronti della moglie, una condotta improntata a prevaricazione, intimidazione e violenza, anche alla presenza del figlio).
Trib. Napoli, 28/06/2006
[1] “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. (Rigetta, App. Napoli, 11 Aprile 2007)