L’affidamento alternato dei figli, in caso di separazione dei coniugi, deve essere considerata una soluzione residuale, potendo lo stesso assicurare buoni risultati solo nel caso in cui vi sia un assoluto accordo fra i genitori e fra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, dovendo comunque tenere in considerazione che modificare spesso la propria abitazione può avere un effetto destabilizzante sul minore.
Trib. Bari 27 marzo 2020, n 7850