Qualora sussistano apprezzabili limiti nelle capacità di accudimento dei figli da parte di entrambi i genitori che, anche in sede processuale, abbiano tenuto un comportamento censurabile, volto esclusivamente ad ottenere vantaggi personali, senza considerazione delle ricadute di tali comportamenti sui figli, accertato che il mantenimento di dinamiche disfunzionali tra i due genitori compromette lo sviluppo emotivo dei bambini, deve esserne disposto l’affidamento al Comune di residenza, per l’adozione di tutte le iniziative opportune a tutela dei minore
Trib. Pavia, decr. 14 febbraio 2019