L’affido ai Servizi Sociali (affidamento a terzi) previsto dall’art. 337-ter c.c. (crisi della famiglia) si differenzia da quello previsto dall’art. 4 legge n. 184/1983 (adozione) ed è legittimo, anche in assenza dell’indicazione di un termine di durata, purché risulti sufficientemente dettagliato.
Infatti, un provvedimento che stabilisce gli obblighi dei Servizi nel corso dell’affidamento del minore risulta sufficientemente dettagliato e corretto pur senza una previsione di durata, anche in considerazione del fatto che è lo stesso Servizio che può segnalare ogni circostanza idonea a determinarne la sua naturale cessazione o modificazione e, quindi, la sua delimitazione.
Cass. civ. 12 novembre 2018, n. 28998