«Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art.41, comma 1, l.184/1983, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all’ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall’accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all’interesse della minore».
Il riconoscimento della sentenza di adozione risponde al principio del «best interest of the child» con il riconoscimento dello status filiationis da parte dello Stato di provenienza dei genitori adottivi e l’acquisto della cittadinanza italiana, cui consegue la possibilità di trattenimento nel territorio italiano, anche oltre il periodo massimo consentito dalle norme sull’immigrazione.
n. 35437
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