L’adozione speciale ex art. 44 lett. d da parte della nonna e del marito di quest’ultima nei confronti di due minori corrisponde al loro interesse e contrariamente al parere espresso dal PM non crea alcuna confusione di ruoli. Il grado di stabilizzazione e di continuità di cure offerto dall’adozione, seppure nella forma speciale, è senz’altro maggiore rispetto all’affido endofamiliare, perchè crea un legame indissolubile e non soggetto ad interventi di terzi
Tribunale per i Minorenni di Brescia, 28 settembre 2021