Disattese le istanze istruttorie di ulteriore approfondimento tecnico formulate dall’appellante, va rigettato il gravame promosso dalla madre, fragile e immatura, la quale, trascurando il necessario lavoro psicoterapeutico sulle proprie fragilità personali, non è stata in grado di impegnarsi in un percorso di recupero in termini di maturità affettiva e relazionale, determinando il fallimento dell’esperienza concreta di genitorialità che aveva intrapreso e così arrecando danno alla minore.
La sperimentazione negativa della figura materna, l’atteggiamento della minore di ricerca della presenza rassicurante dei collocatari, nonché l’incontestabile collegamento percepito dalla minore tra l’incontro con la madre e la possibile reviviscenza del vissuto di distacco dalle figure dei collocatari escludono l’interesse della minore alla conservazione degli incontri con la madre.
Corte d’Appello di Roma, 16 luglio 2021.
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a seguito di ricorso in Cassazione da parte della madre, è stata cassata la sentenza della Corte d’Appello, che aveva formulato un giudizio non attuale sulla madre:
In tema di adozione del minore, il Giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il proprio convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini e approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori.
Invero, il Giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, in quanto l’adozione legittimante costituisce l'”extrema ratio” cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, e ciò considerato che nell’ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 e ss. delle Legge n. 184 del 1983 e in particolare l’art. 44, lett d).
Tanto premesso, va cassata la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha omesso l’esame di fatti decisivi e controversi tra le parti, formulando un giudizio non attuale sulla effettiva condizione psicologica della madre e della minore, e che ha omesso di pronunciare in ordine alla richiesta di “adozione mite”.
Cass., Sez. I, Ord. 12 luglio 2022 n. 22063
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