La madre immatura e infantile non può invocare l’aiuto dei servizi sociali per far cessare lo stato di abbandono se il giudice valuta che con buona probabilità l’aiuto degli ausiliari esterni non sarà risolutivo.
Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 6137/15, respingendo l’impugnazione dello stato di adottabilità pronunciato dalla Corte d’Appello. Con grande probabilità esito negativo, considerate le capacità psichiche e la maturità della donna. Tali carenze non davano garanzia neanche ai tempi per la crescita e la maturazione della minore.
Viene quindi superato, in tali circostanze, il principio generale dettato dall’articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al minore il diritto di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine perché considerata come l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico. Tale prioritaria finalità è garantita attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare ma soprattutto di concorrere con interventi di sostegno a rimuoverle, ove possibile.