L’art. 44 della l. 184/1983 (adozione) integra « una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottato (e non certo tra quest’ultimo ed i genitori naturali), come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura». Tale norma presuppone l’impossibilità di affidamento preadottivo, quale impossibilità di diritto in quanto, «a differenza dell’adozione piena, tale forma di adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando» potendo invece essere disposta previo accertamento dell’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende cura stabilmente.
Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, la mancata specificazione di requisiti soggettivi, tra i quali anche il limite massimo di differenza di età, «implica che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole e alle coppie di fatto», sempre che ne sussistano i presupposti.
Infine, relativamente alla mancanza di consenso dei genitori, i giudici di legittimità ribadiscono che, in questo tipo di adozione, tale circostanza ha efficacia preclusiva solo se il genitore è titolare della responsabilità genitoriale e ne abbia il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato dalla convivenza. Questi requisiti non sussistono nel caso in esame poiché i ricorrenti stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.
nel caso di specie il Tribunale dei minori di Napoli aveva rigettato la domanda di due coniugi volta ad ottenere la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul loro figlio minore, affetto da una grave forma di disabilità e da loro allontanato a pochi mesi dalla nascita. Il giudice disponeva inoltre l’adozione del minore ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 da parte dell’affidataria, un’infermiera single di 62 anni. Tale decisione veniva confermata prima dalla Corte d’appello e poi dalla Corte di Cassazione, nonostante i ricorrenti lamentassero che l’adottante fosse una donna single e che essi non avevano dato il loro assenso all’adozione.
Cass. civ. sez. I, ord. 26 giugno 2019, n. 17100