Lo stato di adottabilità di un minore non richiede, come presupposto indispensabile, la mancanza di amore dei genitori per il figlio poichè, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. Ne consegue, quindi, che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonchè ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 01 febbraio 2022, n. 3059