La pluralità di modelli di adozione nel nostro ordinamento impone di valutare, di volta in volta, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, il ricorso al modello di adozione che non recida del tutto i rapporti del minore con la famiglia di origine, nonché di considerare se l’adozione che recida ogni rapporto con la famiglia di origine, in presenza di situazioni di semiabbandono, in cui la idoneità non piena dei genitori biologici (e/o dei parenti entro il quarto grado, quando sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i minori) non escluda l’opportunità della loro presenza nella vita del minore, in considerazione dell’affetto e dell’interesse da essi dimostrato nei confronti del minore, possa o meno rivelarsi una scelta non adeguata al preminente interesse del minore.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 2 settembre 2021, n. 23797.