prima di dichiarare l’adottabilità di un minore, il Tribunale ha sempre l’obbligo di valutare se è possibile procedere con una adozione c.d. mite, ossia dichiarare l’adottabilità e al contempo il diritto a mantenere i rapporti con la famiglia di origine
Nel solco dell’interpretazione adeguatrice della legge sulle adozioni adottata dalla Consulta, la perdita dei legami di sangue non comporta necessariamente anche la perdita di quelli sociali e di fatto.
Ove sussistano profonde radici affettive con familiari che tuttavia non possano condurre all’esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una recisione di ogni rapporto con la famiglia d’origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.
Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Reggiani, sentenza 16.04.24 |
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