Deve ritenersi che la pluralità di modelli di adozione nel nostro ordinamento imponga ormai di valutare, di volta in volta, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, il ricorso al modello di adozione che non recida del tutto i rapporti del minore con la famiglia di origine e se l’adozione che recida ogni rapporto con la famiglia di origine, in presenza di situazioni di semiabbandono, in cui l’idoneità non piena dei genitori biologici non escluda l’opportunità della loro presenza nella vita del minore, in considerazione dell’affetto e dell’interesse da essi dimostrato nei confronti del minore, possa o no rivelarsi una scelta non adeguata al preminente interesse del minore: ne consegue che il giudice, chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore e, quindi, sulla dichiarazione di adottabilità, debba accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i soggetti appartenenti alla famiglia di origine, pur se deficitari nelle loro capacità di educazione e di crescita del minore, proprio in considerazione del duplice presupposto che l’adozione legittimante costituisce una «extrema ratio» e che il nostro ordinamento conosce modelli di adozione che non presuppongono la radicale recisione dei rapporti con la famiglia d’origine e consentono la conservazione del rapporto, quali per l’appunto le forme di adozione disciplinate dagli articoli 44 e seguenti della legge 184/83.
Cass. civile ordinanza 40308, sezione Prima del 15-12-2021