Nel nostro ordinamento convivono modelli di adozione fondati sulla radicale recisione del rapporto con i genitori biologici con altri che escludono la ricorrenza di tale requisito.
La scelta dell’adozione piena è obbligata se consegue alla dichiarazione dello stato di abbandono.
Lo stato di abbandono non è il necessario antecedente processuale del procedimento di adozione mite.
Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, e il giudizio volto a disporre un’adozione mite, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un’adozione cd. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta all’adottante.
Cassazione civ. sez. I, ord. 1 luglio 2022, n. 21024
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