Non è esclusa la possibilità di procedere ad una forma di adozione “mite”, diversa da quella legittimante che sia compatibile con la conservazione del rapporto tra la madre e le minori.
la Cassazione valuta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non possono essere prese in esame le indicazioni provenienti dalla ricorrente riguardanti l’esigenza di conservare la frequentazione delle minori con la madre in relazione il profondo legame esistente. La Cassazione ritiene che la Corte d’appello non abbia correttamente applicato il principio secondo il quale l’adozione legittimante è extrema ratio a cui si deve pervenire quando non si ravvisa alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici, attesa la condizione di abbandono materiale e morale nella quale il minore si trova a convivere e si reputa, inoltre, che il legame generi un forte pregiudizio per il minore medesimo. La corte d’appello ha integralmente omesso l’esame inerente l’accertamento e la considerazione del profondo legame delle minori con la madre. La Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se l’interesse di non recidere il legame con la madre dovesse prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali della ricorrente. La Corte d’Appello non si è confrontata con queste valutazioni e, stante questa carenza, la Suprema Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello in altra composizione. |
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Cass. civ. Sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3643 |