In tema di adozione, vi è abbandono se la situazione familiare è tale da compromettere in modo grave e irreversibile lo sviluppo psicofisico della personalità del minore, dovendosi prescindere dalla soggettiva responsabilità o dalla colpevolezza dei genitori e dei parenti, a fronte del preminente interesse dello stesso.
Per “situazione di abbandono”, quindi, si deve considerare non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dalla volontà dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.
Nel caso di specie al figlio erano stati riscontrati alcuni disturbi della crescita che progressivamente aveva superato. La madre era risultata affetta da disturbo ossessivo compulsivo, mentre il padre abusava di sostanze alcoliche e nessuno dei due aveva terminato con successo i percorsi suggeriti per il recupero delle funzioni genitoriali.
Corte d’Appello di Perugia, sent. 7 ottobre 2024
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