In caso di adozione internazionale, la mancata adozione del minore, avvenuta per decisione degli adottandi, non può essere imputata alla Onlus per la mancanza di assistenza ricevuta e di informazioni fornite circa le reali condizioni del bambino. Quella dell’associazione è, infatti, un’obbligazione di mezzi e non di risultato: il successo della procedura dipende anche da fattori soggettivi e imponderabili, come il lavoro degli operatori del Paese di provenienza del bambino e la sensibilità mostrata dagli aspiranti genitori nei confronti del minore adottando.
Tribunale di Roma sentenza 3268/2020.