Lo stato di abbandono non può essere escluso né dal recupero di capacità e competenze genitoriali da parte dei genitori (in questo caso alcoolisti) non munito dei caratteri dell’autonomia e della stabilità né dalla mera dichiarazione dei parenti entro il quarto grado di volersi prendere cura del bambino, in assenza di loro “rapporti significativi” con il predetto o di concrete possibilità di un loro recupero
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 6 novembre 2019, n. 25822
Nel caso di specie è stato ritenuto che pur in presenza di un comprovato impegno da parte dei genitori volto ad affrancarsi dai loro problemi di alcoldipendenza e all’ottenimento di una situazione lavorativa ed abitativa connotata da stabilità, ciò non sia sufficiente ad escludere lo stato di abbandono quando, per la precarietà dei risultati raggiunti (nella specie: mancato utilizzo di sostanze alcoliche dipendente dal costante supporto di terze persone o comunque troppo vicino nel tempo, un lavoro a tempo determinato e un’abitazione concessa in comodato per esigenze lavorative), essi non siano in grado di elaborare per il figlio un progetto di vita credibile ed attuabile in tempi compatibili con le sue esigenze. Inoltre, i Servizi sociali avevano potuto constatare la completa assenza di rapporti tra i nonni paterni ed il bambino