L’adozione del maggiorenne, nel diritto vivente, è essenzialmente determinata dal consenso dell’adottante e dell’adottando, giacché il controllo del tribunale verte sui requisiti che legittimano l’adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l’adozione conviene all’adottando. Il giudice del merito, quindi, non gode di alcun discrezionale potere di apprezzamento dell’interesse della persona dell’adottando, né può effettuare quegli incisivi controlli previsti per l’adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti.
Cass. civile, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29684.
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