Posto che la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari deve essere equiparata allo status di figlio minore e che non sussistono ragioni che giustifichino il mancato instaurarsi di rapporti civili “tra l’adottato e i parenti dell’adottante”, conseguentemente, l’adottante trasmette il suo cognome all’adottato che vien in tal caso posposto a quello già esistente. Ciò anche se i genitori “adottivi” sono dello stesso sesso
Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto che non fosse aggiunto il cognome della compagna adottante a quello già portato dal minore adottato, in modo da salvaguardare l’identità del minore.
Tale richiesta è stata rigettata dal Tribunale per i minorenni.
Tribunale per i Minorenni di Venezia, sent. 22 settembre 2022
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