Non è adottabile il minore se non è stata assicurata l’assunzione preventiva di tutte le misure volte a favorire il suo ricongiungimento con i genitori biologici e la tutela del suo superiore interesse a crescere in seno alla propria famiglia di origine.
I Supremi Giudici premettono che il diritto del minore a crescere nell’ambito della famiglia di origine assume carattere prioritario e può essere sacrificato soltanto quando si è in presenza di una situazione di assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare lo sviluppo e l’equilibrio psico- fisico del minore in maniera grave e non transitoria. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si puntualizza che il recupero della famiglia di origine, considerata come ambiente naturale, è il mezzo preferenziale per garantire la crescita equilibrata del bambino. Pertanto, costituendo l’adozione una misura di carattere eccezionale, occorre garantire che vengano adottate tutte le misure, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento tra genitori biologici e figli e a tutelare il superiore interesse di questi, evitando per quanto possibile l’adozione.
Ad avviso della Suprema Corte, ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, è necessario accertare la capacità genitoriale in concreto, verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli, considerando altresì la volontà positiva del genitore a recuperare il rapporto con essi.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 12393/17; depositata il 17 maggio)