In tema di emergenza epidemiologica da Covid-19 deve essere autorizzato uno solo dei genitori ad assumere la decisione in ordine alla somministrazione al minore del vaccino contro il virus Sars-Cov-2 in quanto rivelatosi più idoneo a garantire l’interesse figlio nel caso concreto, dovendosi ritenere che il rifiuto opposto dall’altro genitore, oltre a sminuire l’espressa volontà del figlio di non soggiacere più alle limitazioni derivanti dalla mancata immunizzazione, non tiene conto della necessità di salvaguardare la salute psicofisica ma altresì la vita di relazione del minore nei più svariati ambiti di sviluppo della personalità.
Tribunale di Venezia decreto 1477, sezione Seconda del 01-12-2021