La separazione può essere addebitata ad entrambi i coniugi quanto risulti che ciascuno di essi abbia posto in essere comportamenti costituenti violazione dei doveri che direttamente scaturiscono dal matrimonio e che sono individuabili, con stretto rapporto di causa / effetto, quali ragioni della crisi che ha travolto la coppia. La possibile addebitabilità della separazione a entrambi i coniugi si ricava dall’art. 548 c.c. ultimo comma, che espressamente la menziona ed è comunque ammessa dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez. I, 20 aprile 2011 n. 9074). In particolare, il reciproco addebito può essere mosso al cospetto di un clima familiare caratterizzato da una situazione di reciproca intolleranza sfociata in vere e proprie aggressioni alla sfera personale dell’uno e dell’altro coniuge. Le gravi condotte lesive, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere. (Giuseppe Buffone)
Tribunale Milano 02 marzo 2016 – Pres. Paola Ortolan – Est. Buffone.
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