Secondo la Cassazione sentenza 7469/2017, l’addebito della separazione ha carattere eccezionale e presuppone comportamenti più gravi rispetto a quelli che, di regola, determinano la separazione personale dei coniugi sanciti dall’art. 151 c.c.: intollerabilità della prosecuzione della convivenza o grave pregiudizio per l’educazione dei figli. L’intollerabilità della vita coniugale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la pronuncia della separazione giudiziale e la colpa di uno dei coniugi rileva solo ai fini dell’addebito della separazione per violazione degli obblighi coniugali previsti dall’art. 143 c.c.
Per decidere sulla configurabilità dell’addebito della separazione, è necessaria una valutazione comparativa delle condotte dei coniugi al fine di determinare la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di uno dei due coniugi e l’intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ, sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005, n. 12383). Nel caso in questione, la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito, in quanto costui era venuto meno ai suoi doveri coniugali, primo tra tutti quello di fedeltà. Infatti, egli aveva intrapreso una relazione extraconiugale confermata da tutti i testi escussi, mentre le violazioni ascritte alla moglie – come la condotta offensiva e aggressiva tenuta durante la convivenza, la disponibilità manifestata a intraprendere nuove relazioni e la ripresa della frequentazione con un suo ex fidanzato – non erano state dimostrate. Per tali motivi, il Tribunale aveva addebitato la separazione al marito e il Giudice di legittimità ha confermato la pronuncia rigettando il ricorso avverso la sentenza d’appello, ritenendo che l’allontanamento della moglie dalla casa familiare era stata una reazione alla scoperta del tradimento del marito e non costituiva, quindi, violazione dell’obbligo di coabitazione. Pertanto, il comportamento della moglie risulta essere l’effetto della frattura dell’unione tra i coniugi e non la causa.