La violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti: ne consegue che integra una violazione dell’obbligo di fedeltà anche il comportamento del coniuge che ricerca relazioni extraconiugali tramite internet, trattandosi di fatto oggettivamente idoneo a compromettere la fiducia e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.
Trib. Bergamo, sentenza 1681 del 27-07-2023