È legittima la pronuncia di addebito, adottata in caso di mancata ammissione delle prove testimoniali del marito fedifrago, che si limiti a riproporre la propria ricostruzione dei fatti in relazione alle infedeltà contestategli, senza specificamente confutare le ragioni fattuali del convincimento espresso dai giudici di merito e, quindi, senza allegare la specifica decisività delle circostanze che intendeva dimostrare rispetto alla valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale.
Cassazione civile ordinanza 16 febbraio 2021, n. 3879