La sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno dei coniugi , laddove non comporti un’effettiva incapacità di intendere e di volere, non esime il giudice dal verificare e valutare i comportamenti coniugali in rapporto all’eventuale violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. e alla loro efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, va pronunciato l’addebito della separazione nei confronti della coniuge i cui comportamenti, volontari e consapevoli, abbiano determinato l’intollerabilità della convivenza e qualora la predetta si sia resa autrice di gravissime condotte penalmente rilevanti in danno delle figlie.
Nel caso di specie la madre (affetta da bipolarismo) era anche già stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, e ciò in ragione delle ripetute e gravi violazioni commesse durante il matrimonio, riguardanti i doveri coniugali e la sfera soggettiva delle figlie, pesantemente e irrimediabilmente segnate dalle violenze sessuali loro inflitte dalla madre.
Corte App. Milano sentenza 22 aprile 2024
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