Separazione addebitata alla moglie fedifraga che col tradimento ha dato causa alla crisi del matrimonio. E anche a suo carico onere di mantenere il marito, economicamente più debole.
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza sentenza n. 10823/2016: è l’autore della violazione dell’obbligo di dovere coniugale, e dunque la donna, a dover provare la mancanza del nesso eziologico tra l’infedeltà e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.Si tratta di un riparto dell’onere probatorio rispettoso del canone legale (ex art. 2697 c.c.) e aderente al principio empirico di vicinanza della prova: riversare, invece, la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dall’adulterio.