La separazione personale deve essere addebitata al coniuge il quale ammette di aver avuto rapporti sessuali con prostitute come emerge dalla registrazione fonografica della conversazione con l’altro coniuge, depositata in giudizio e disconosciuta in modo soltanto generico, non potendosi condividere la distinzione di principio compiuta dal primo tra amore-sentimento ed eros, per escludere l’ipotesi del tradimento/infedeltà, laddove essa non appartiene al concetto dell’affectio maritalis che coinvolge l’aspetto fisico non meno che l’aspetto emotivo dell’unione coniugale, e ciò a prescindere dall’assenza o meno di un rischio di compromissione della salute e dell’igiene
Corte d’Appello di Ancona sentenza n.1213 del 10-11-2021